Con la presentesi forniscono chiarimenti in merito allo stato di armonizzazione della norma EN17235:2024 e alle condizioni attualmente applicabili per la marcatura CE deidispositivi di ancoraggio SISA, a seguito della Decisione di esecuzione (UE)2026/284 e del relativo periodo di coesistenza.

 

Con lapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione diesecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, la norma EN17235:2024 è stata armonizzata ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 delParlamento europeo e del Consiglio (CPR).

A seguitodell’armonizzazione, la EN 17235:2024, relativa ai dispositivi di ancoraggiopermanenti e ai ganci di sicurezza destinati all’installazione in copertura,assume rilevanza ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui prodotti cuiessa si applica.

La Decisione(UE) 2026/284 stabilisce un periodo di coesistenza dal 09 febbraio2026 al 09 agosto 2027, al fine di consentire ai fabbricanti, ai laboratoridi prova e agli organismi notificati di adeguarsi ai nuovi requisiti normativi.

Alla dataodierna, non risultando ancora pienamente operativi laboratori o organisminotificati per lo svolgimento delle attività previste dalla norma armonizzata,durante il periodo di coesistenza le norme UNI 11578:2015 ed EN 795:2012continuano a costituire un riferimento tecnico valido e riconosciuto.
Il periodo di coesistenza è stato introdotto per assicurare una transizionegraduale tra i diversi riferimenti normativi, al fine di garantire l’effettivadisponibilità di prodotti conformi sul mercato.

 

A decorreredal 10 agosto 2027, la marcatura CE conforme alla EN 17235:2024 diverràobbligatoria, con piena applicazione delle disposizioni previste dal CPR inmateria di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP),esecuzione delle prove di tipo e attuazione del controllo della produzione infabbrica (FPC).